ADICONFI – A tutela dei consumatori nel mondo dei prestiti – associazione di promozione sociale
Richiesta conteggio estintivo prestito
Sempre più consumatori ci stanno chiedendo di fare chiarezza sulle procedure di estinzione di un prestito e in particolare su come fare la richiesta conteggio estintivo prestito. In questa breve guida imparerai le fasi di richiesta e sopratutto cosa devi controllare per non incappare in trattenute da parte della finanziaria.
Cos'è il conteggio estintivo
Anzitutto, supponiamo che tu abbia fatto richiesta per un finanziamento, ma che successivamente tu voglia estinguerlo anticipatamente.
In tal caso, è possibile esercitare il diritto di estinzione in via anticipata del prestito, quale che sia la natura (prestito personale o cessione di quinto ecc…), presso l'istituto con il quale è in corso il finanziamento.
Tale istituto, banca o società finanziaria, rilascerà un documento (conteggio estintivo) che contiene l’ammontare del debito residuo, ovvero l’importo che dovrà essere versato all'istituto affinché si possa chiudere il prestito. Il documento deve anche indicare le modalità attraverso le quali può avvenire il rimborso e la scadenza entro cui saldare il debito.
Presta molta attenzione alla data di scadenza per il saldo del debito perché anche un solo giorno di ritardo invaliderebbe il documento e, detta molto schiettamente, “ciao ciao” alla procedura di estinzione. Dovrai quindi fare una nuova richiesta di conteggio estintivo prestito.
Come fare la richiesta conteggio estintivo prestito
Ma come puoi ottenere il rilascio del conteggio estintivo?
Il meccanismo pare direi semplice: devi richiedere alla tua banca o finanziaria il rilascio del conteggio e potrai farlo in qualsiasi momento.
Una bella notizia? È che non dovrai pagare nulla per il servizio.
Cosa contiene il conteggio estintivo per anticipata estinzione?
Le informazioni contenute in questo documento sono di fondamentale importanza perciò dovrai stare molto attento a tutte le voci presenti in quanto possono essere fonti di sbagli e/o omissioni da parte del Istituto di credito.
Alcune di queste voci possono essere le seguenti:
Numero di pratica
Durata del prestito
Rate pagate alla data odierna
Sconto degli interessi a scalare
Rimborsi eventuali commissioni
Rate eventualmente non pagate (insolute)
Penali
Imposte
Spese
Mora
Capitale residuo
Abuoni
Commissioni di estinzioni
Coordinate bancarie per fare il bonifico
Assicurazioni
In ogni caso ti consigliamo di controllare sempre la corrispondenza di tutte le voci di costo e/o eventuali abbuoni nel conteggio estintivo, e di confrontarli con le clausole contrattuali da te sottoscritte nel contratto di prestito.
Sempre più spesso purtroppo costatiamo diverse anomalie nei conteggi per estinzione anticipata che si traducono in un danno economico per l'ignaro consumatore.
Ma non solo; se anche tu hai rinegoziato una cessione del quinto molto probabilmente il contratto che hai sottoscritto contiene diverse anomalie bancarie per cui potresti avere restituiti diverse migliaia di euro. Se vuoi approfondire l'argomento segui questo link:
Ora torniamo all'argomento principale di oggi "Il conteggio estintivo"; per facilitare la comprensione di questo documento abbiamo preparato qui di seguito un esempio di conteggio per anticipata estinzione (abbiamo oscurato i dati sensibili)
Fac --Simile Conteggio per estinzione anticipata
Tempistica per il rilascio del conteggio estintivo
Ottima notizia per chi “ha fretta” di procedere quanto prima riguarda le tempistiche di rilascio del conteggio.
Secondo l'articolo 17 della Legge 895 Regolamento di attuazione della Legge 180/1950, l'istituto ha l’obbligo di rilasciare il conteggio estintivo entro e non oltre 10 giorni lavorativi, che decorrono dal momento in cui è stata ricevuta la richiesta.
Attenzione alle rinegoziazioni del prestito tra finanziarie diverse
Se stai rinegoziando il prestito con una finanziaria diversa devi assolutamente stare attento e farti consegnare il conteggio per anticipata estinzione prima della chiusura del vecchio prestito.
E' prassi di moltissimi istituti non consegnare il conteggio estintivo al cliente inviandolo direttamente alla finanziaria entrante la quale per conto del cliente estinguerà il vecchio finanziamento.
Anche se a prima vista questa procedura interna delle finanziarie sembra snellire il procedimento, di fatto impedisce al consumatore di sapere esattamente cosa le stanno facendo pagare in fase di estinzione (penali, commissioni, ratei , assicurazioni ecc).
Perciò ti consiglio vivamente di pretendere la consegna del conteggio per anticipata estinzione prima che la finanziaria entrante approvi il nuovo prestito, onde evitare di perdere soldi trattenuti indebitamente dalla finanziaria uscente.
Modulo richiesta conteggio estintivo prestito
Qui di seguito potrai trovare il modulo scaricabile per richiedere alle finanziarie il tuo conteggio per estinzione anticipata:
Spero ti sia stato in qualche modo utile quanto appena esposto.
Se per caso hai già dovuto far ricorso alla procedura di estinzione anticipata di un finanziamento, perché non lasciare un commento qui sotto e condividere così la tua esperienza? Sicuramente potrà essere d’aiuto a chi invece ha ancora qualche perplessità.
Renditi tu stesso partecipe in prima linea.... e ricorda " Un consumatore informato è un consumatore consapevole"
La Dott.ssa Carelina Mendoza è responsabile della gestione delle pratiche concorsuali. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Degli Studi Di Urbino “Carlo Bo.
È vergognoso. Ho fatto il conteggio estintori per una risoluzione del debito anticipata. È andata bene, ma adesso sono cominciati i problemi perché la società Towers S R L , non mi rilascia ancora la LIBERATORIA….
13 marzo 2018
Alessandro Lega
Gentile Sig.ra Lo Presti, purtroppo non deve scandalizzarsi. Dopo aver ricevuto il conteggio estintivo ed aver effettuato il saldo del debito rimanente, possono trascorrere anche 90 giorni prima di ricevere la liberatoria, la cui mancanza non compromette ulteriori pratiche o richieste, in quanto Lei avrà sicuramente a disposizione la contabile di pagamento (solitamente del bonifico), che dimostra l’avvenuta estinzione. Naturalmente è opportuno da parte Sua continuare a sollecitare la finanziaria tramite PEC o raccomandata AR, così da dimostrare la responsabilità della finanziaria in merito a tale mancanza.
13 marzo 2018
Federico
Buongiorno. Ho richiesto a Deutsche Bank il conteggio estintivo del mio prestito, inviando richiesta firmata (con allegate carta identità e codice fiscale) tramite PEC. Dopo più di due settimane non ho ancora ricevuto risposta. Ho mandato un nuovo sollecito. Dal momento però che il termine dei 10 giorni è già passato, cos’altro posso fare per ottenere ascolto? Grazie
19 marzo 2018
Alessandro Lega
Solitamente Deutsche Bank è puntuale in queste attività. Ciò non significa che a volte possano verificarsi contrattempi. Per cui è sempre bene evitare le modalità costrittive quando possibile, pertanto faccia un ulteriore tentativo tramite PEC mettendo per conoscenza l’indirizzo riconciliazione.cqs@db.com, ma questa volta specificando che se entro 10 giorni lavorativi (evidenziando il tempo trascorso dalla prima richiesta) non sarà ricevuto il conteggio alla data (futura) del …, si procederà con il ricorso presso gli organi competenti di Banca d’Italia (ABF di competenza). E’ bene ricordare che il conteggio estintivo deve indicare una data di prevista estinzione di almeno 30 giorni a venire, per avere il tempo di effettuare il bonifico con valuta corrispondente e non incorrere così in penali di ritardo (mora). Certo un ricorso in ABF non accorcerà le tempistiche, ma potrebbe causare un aggravio di oltre 200 euro alla finanziaria. Infine mi scuso per la banale e scontata precisazione, ma a volte capita di confondere la banca erogante con la finanziaria: per ultimo, ma non per importanza ricordo la richiesta del conteggio estintivo deve essere fatta alla finanziaria che ha in gestione il finanziamento, pertanto se Deutsche Bank è la banca erogante ma non la finanziaria contraente, non è Deutsche che dovrà inviare il conteggio estintivo, bensì la Finanziaria intestataria della Cessione. Il contratto Le darà la giusta indicazione del destinatario della Sua richiesta.
19 marzo 2018
Federico
Tutto molto chiaro. Grazie mille
20 marzo 2018
Serenella
Buon pomeriggio, devo estinguere totalmente un prestito societario (intestato ad srl) presso la banca, l’importo rimanente è superiore ai 10mila euro e mancano più di 12 mesi al termine del prestito. Come penale la banca mi addebita il 3% che mi pare altissimo. La legge Bersani (che impone al massimo l’1%) vale anche per i prestiti fatti alle società? Posso oppormi in qualche modo a questa percentuale assurda? Grazie
20 marzo 2018
Alessandro Lega
Gentilissima Serenella, come spesso scriviamo, è fondamentale procedere con un’analisi contrattuale senza la quale diventa aleatoria qualsiasi opinione. Prima di valutare una percentuale è necessario stabilire quella che è la norma applicabile. Nel caso presentato, trattandosi di un prestito societario erogato ad una srl, non reputo applicabile la legge Bersani, bensì l’art.40 del T.U.B. Secondo la mia umile comprensione, La legge Bersani è applicabile ai mutui per acquisto o ristrutturazioni di abitazioni o immobili anche per uso professionale effettuati da persone fisiche. Per meglio chiarire, la L.40/2007 si applica in base ai seguenti profili soggettivi:
– qualunque soggetto mutuante (banche, intermediari finanziari, anche enti di previdenza obbligatoria ex art. 13, comma 8-quaterdecies) ;
– mutuatario persona fisica
ed ai seguenti profili oggettivi:
– solo contratti di mutuo, anche accollati a seguito di frazionamento, anche ex d.lgs 122/2005;
– mutui stipulati dal 2/2/2007 (entrata in vigore della normativa);
– mutui di scopo destinati all’acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite alternativamente a:
a) ad abitazione del mutuatario (non necessariamente prima casa)
b) allo svolgimento di attività economica del mutuatario
c) allo svolgimento di attività professionale del mutuatario
Il tema meriterebbe ulteriori approfondimenti, considerando poi le complicanze delle successive specifiche demandate agli accordi specificati dall’art.5 e 6 della citata legge, ma la consulenza di un avvocato specializzato sarà certamente più proficua.
20 marzo 2018
Sainato Pino
Sto avendo problemi con Towers srl per la liberatoria da inviare alla mia banca per lo svincolo del mio fondo pensione nonostante io abbia chiuso anticipatamente 5 mesi fa. Venerdì sono riuscito ad avere la liberatoria per me ma alla mia banca non basta, ho dovuto fare una richiesta a Towers per far inviare una liberatoria anche alla banca spero che in settimana si facciano vivi. La liberatoria non dovrebbe andare in automatico?
8 aprile 2018
Alessandro Lega
La liberatoria a seguito di una estinzione di un finanziamento, in teoria dovrebbe essere contestuale alla ricezione del pagamento da parte della finanziaria/banca. Ciò però non esula dal considerare i tempi tecnici di registrazioni contabili e lavorazioni da parte degli impiegati. Cinque mesi sono sicuramente un tempo più che sufficiente per ottemperare a tali procedure, per cui ha fatto bene a sollecitare. Nel caso la finanziaria sia reticente o troppo lenta, trascorsi 15 giorni (tempistica già sufficiente alle gestioni contabili e postali) sarebbe bene presentare reclamo alla finanziaria tramite PEC o raccomandata A.R., reclamo a cui la finanziaria è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Trascorsi i quali si può agire presso gli organi di tutela di Banca d’Italia tramite ABF.
9 aprile 2018
Anna
Salve, vorrei sapere se la finanziaria può rifiutare il conteggio estintivo adducendo come motivazione il mancato saldo di due rate. Specifico che non si tratta di cessione del quinto e che sono libera professionista.
Grazie.
26 aprile 2018
Carelina Mendoza
Gentilissima Anna, il conteggio estintivo è il documento attraverso il quale la finanziaria/banca si rende disponibile ad accettare la richiesta/diritto del cliente di chiudere anticipatamente un finanziamento contrattualmente regolato. Purtroppo il contratto (solitamente) specifica che saltare anche una sola rata determina la decadenza del beneficio del termine. Ovvero il contratto cambia completamente la sua natura di rateazione, e spesso, determinando l’esigibilità dell’intero residuo in forma totale ed immediata, oppure (se previsto) l’intervento di una assicurazione che salda la finanziaria/banca e diventa titolare del credito. Per semplificare, la finanziaria/banca potrebbe non emettere il conteggio estintivo in quanto è già in fase di chiusura del contratto (decadenza del beneficio) e di conseguenza è già iniziata la fase di messa in mora. Nel Suo caso, penso che Le sarebbe utile saldare le rate insolute e regolarizzare i pagamenti. Se la finanziaria/banca accettasse tali pagamenti senza procedere con la decadenza del beneficio del termine, allora Lei potrà (senza ulteriori aggravi di spese legali o commissioni ulteriori) procedere con la richiesta di estinzione. Naturalmente è bene che Lei riesca a parlare con qualche impiegato della Sua finanziaria/banca che la tenga aggiornata sulla situazione in modo da procedere con la modalità che sia più semplice e con il minor aggravio di spese e more che potrebbero essere applicate in funzione delle clausole contrattuali.
Salve ho chiesto conteggio per estinzione finanziamento, se non pago entro il termine il.ginaziamemto.provefe regolarmente oppure viene bloccato?
13 settembre 2018
Alessandro Lega
Gentile Annalisa, di norma un conteggio estintivo è una sorta di preventivo di estinzione. Ciò che estingue definitivamente il prestito è il bonifico a saldo del debito residuo. Benché non sia un obbligo, è sempre bene tenersi in contatto con la finanziaria, possibilmente tramite email e non solo tramite telefono per tenerli informati di quanto si ha intenzione di fare, così da evitare disguidi.
14 settembre 2018
Alessandro Lega
Gentile Massimiliano, la legge n. 18 del 3 febbraio 1975 ha parzialmente risolto alcune problematiche al riguardo, ma dato che solitamente la CQS viene stipulata a distanza, purtroppo si rende necessaria una apposita procura a meno di non effettuare il rinnovo con la stessa finanziaria, la quale, avendo già in mano la precedente procura per l’attivazione della cessione in corso, potrebbe considerare valido tale documento ai fini di un rinnovo, a meno che la precedente procura non escluda tale opzione.
Come sicuramente è di Sua conoscenza, una persona non vedente è tenuta a prendere atto del contratto, per cui deve necessariamente affidare ad un terzo di fiducia la lettura di tale documento e di conseguenza, ai fini della validità legale, farsi assistere da testimoni (o assistenti alla redazione) che appongano la propria firma sul contratto stesso. Con un contratto a distanza come solitamente succede con la CQS, diventa più complicata la procedura di riconoscimento della persona firmataria, ecco perché viene richiesta la procura.
In alternativa il documento contrattuale o di recesso, dovrebbe essere scritto in braille, ma poi servirebbe una traduzione giurata per validarne gli effetti di legge.
Una persona non vedente solitamente ha già un procuratore per tutti gli atti speciali che deve affrontare, per cui uan (cosiddetta) “procura speciale” in corso di validità è sufficiente a stipulare contratti e quindi anche richiederne l’eventuale recesso (quindi anche la richiesta del conteggio estintivo). Non sono però in grado di dare indicazioni per quanto riguarda i costi di tali atti.
Salve,
Perdonatemi la domanda che può sembrare banale, ma sul mio contratto c’é scritto che se richiedo il conteggio ed estinguo il debito con bonifico, la rata successiva alla richiesta stessa verrà comunque trattenuta regolarmente. Nel conteggio è considerata questa cosa? O meglio, il debito residuo che andrò a versare con bonifico include anche questa rata successiva alla richiesta o come è giusto che sia le rate residue che vedró nel conteggio sono le restanti meno la prossima che comunque sarà trattenuta regolarmente?
Inoltre una volta effettuato il bonifico, cosa viene rilasciato e con che tempistiche?
Ps il mio è un prestito Agos
Grazie in anticipo per i chiarimenti
10 novembre 2018
Alessandro Lega
Purtroppo i tempi di registrazione contabile delle finanziare sono abbastanza lunghi. Questo ritardo fa in modo che nel momento in cui viene richiesto un conteggio estintivo l’ultima rata pagata ancora non risulta ricevuta o contabilizzata e viene inserita nel conteggio come rata non pagata. La stessa cosa succede con la rata che sta ancora per scadere, ovvero spesso succede che venga trattenuta anche dopo aver inviato il bonifico di estinzione. Nel giro di 3 o 4 mesi tali rate vengono regolarmente restituite. Solo in alcuni sporadici casi succede di dover sollecitare la finanziaria alla restituzione di tali rate doppiamente trattenute. Per quanto riguarda la conclusione del contratto, la ricevuta bancaria di avvenuto bonifico è già di per se sufficiente a dimostrare l’estinzione del debito, ma è sempre bene farsi mandare la cosiddetta “liberatoria”, documento che viene (solitamente) inviato automaticamente dalla finanziaria entro 3 o 4 mesi, sempre a causa delle lungaggini contabili amministrative. Alcune filiali AGOS sono più efficienti di altre, ma nel complesso rientrano nella media delle tempistiche di gestione delle banche e finanziarie.
La scorsa settimana ho ricevuto un conteggio di estinzione da DB Easy in data 27/11/2018 (pomeriggio) con data scadenza 27/11/2018.
E’ legale una cosa del genere? Precisano pure che se non si effettua il bonifico entro la data di scadenza il conteggio non è più valido e bisogna richiederne uno nuovo.
Cosa posso fare?
Grazie
4 dicembre 2018
Alessandro Lega
E’ un semplice errore dell’impiegato che ha redatto il conteggio estintivo. E purtroppo sì, è sempre buona norma farsi fare un conteggio estintivo con data di scadenza futura, concordando tale data con la finanziaria.
C’è da tenere presente che il conteggio estintivo è una sorta di preventivo che ha una validità in base all’ultima rata pagata. In altre parole, nel gergo delle CQS si usa dire “conteggio estintivo alla rata XX“.
Per fare un esempio pratico, nel richiedere il conteggio estintivo dovrei prima verificare quante rate ho pagato e per fare questo esempio ipotizziamo di aver pagato già 60 rate rispetto alle 120 totali previste dal contratto.
Il conteggio estintivo che riceverò, probabilmente riporterà che ho pagato solo 59 rate e che la rata numero 60 non risulta pagata, quindi per estinguere la cessione dovrò versare l’importo relativo alle 61 rimanenti e la data di scadenza del conteggio estintivo sarà molto prossima in termini di giorni ovvero prima della scadenza della prossima rata (che secondo i nostri pagamenti sarà la rata numero 61).
Questo accade perché i tempi di registrazione contabile delle finanziarie sono piuttosto lenti e quindi non hanno ancora registrato l’ultima rata da noi pagata.
A parte dover anticipare il pagamento di una rata in più, che poi sarà automaticamente restituita dalla finanziaria, questa è la normale prassi. E’ molto farraginosa, ma estremamente comune.
Naturalmente, perdendo un po’ di tempo al telefono con gli impiegati della finanziaria, si potrà ottenere un conteggio estintivo più preciso e con una scadenza futura, concordando il momento esatto in cui effettuare il bonifico di estinzione.
Buongiorno, il 20 marzo ho fatto richiesta di estinzione anticipata alla banca Carrefour dove nel 2014 ho aperto un prestito. Ad oggi non ho ricevuto il conteggio, anzi ho chiamato e mi é stato detto che loro i conteggi li fanno solo dal 4 al 20 del mese successivo alla richiesta. Ho fatto presente che non é segnalato da nessuna parte e la risposta é stata che sono regole interne…in pratica se mi arriva il 20 ho tempo solo 5 giorni per fare il bonifico, e ovviamente non faccio in tempo, perché con il loro prospetto dovrei fare nuova richiesta prestito e nessuno in 5 giorni mi approverebbe il finanziamento. Come posso fare? Grazie
4 aprile 2019
Alessandro Lega
Gentile utente, non si preoccupi delle regole interne della banca con cui ha il prestito attualmente. Per ovviare al problema Lei potrebbe chiedere il conteggio estintivo in anticipo, in pratica chieda il conteggio estintivo ad una specifica data futura, ad esempio chieda alla data del 15/06/2018 dopo aver pagato la rata “n”. Questo non è difficile, anzi, solitamente il piano di ammortamento è allegato al contratto per cui Lei potrebbe utilizzare gli importi indicati in tale documento per effettuare l’estinzione. Poi sarà utile verificare se eventuali rimborsi, in caso di ratei assicurativi o di costi non maturati a cui Lei potrebbe avere diritto.
Se invece riesce ad ottenere il conteggio estintivo ad una data futura, si accerti che la banca vada a calcolare anche tali importi (i ratei da rimborsare per eventuali assicurazioni o costi bancari), in modo che non sia necessario fare ulteriori richieste di verifiche o richieste di rimborsi.
Un controllo fatto da un addetto ai lavori non fa mai male.
Se invece il conteggio estintivo Le serve per fare una nuova cessione del quinto, lasci che se ne occupi la banca/finanziaria con cui accenderà la nuova cessione del quinto.
Vedrà che tra loro saranno molto veloci.
In ogni caso si faccia dare copia di ogni documento di estinzione, in modo da verificare se il conteggio estintivo è stato fatto tenendo conto degli eventuali rimborsi di cui sopra. Cordiali saluti.
Finanziamento Fxxxxxxxxx LUG 2016-AGO 2024 lo vorrei estinguere anticipatamente a SETT 2019 (avrò pagato regolarmente 36 rate mensili di 96).
Per capire se avrò i soldi necessari per chiudere:
Residuo al 01/09/19 Capitale € 16500 / Interessi 4500 / Assicurazione 1416. Devo rendere capitale+assicurazione+penale 1%?
Grazie mille!!
30 aprile 2019
Alessandro Lega
Purtroppo dalle informazioni non è possibile fare un calcolo appropriato. Se le cifre indicate sono quelle ancora da versare come indicato nel piano di ammortamento, gli unici importi da versare sono il capitale residuo e la penale di estinzione. Il rateo di assicurazione relativo ai restanti mesi del piano di ammortamento, siccome si tratta di assicurazione non goduta, non deve essere pagata perché il contratto si interrompe anzitempo e di conseguenza non è più necessaria la copertura assicurativa. L’importo esatto deve essere richiesto alla finanziaria ed in caso di incongruenze, verificato da un tecnico commerciale. Cordiali saluti.
Aiuto! Ho richiesto attraverso la mia banca il conteggio estintivo a Prestinuova i primi di Aprile ma , nonostante i continui solleciti, ad oggi non è ancora arrivato niente. Alle mail di sollecito non rispondono e telefonicamente adducono mille scuse. Sapendo che il termine di legge è fissato in 10 giorni come posso ottenere quello che chiedo senza dovermi per forza rivolgere ad un avvocato? Senza conteggio mi stanno bloccando la richiesta di cessione del quinto di cui ho urgente necessità. Grazie
30 maggio 2019
Alessandro Lega
Gentile Nicola, per effettuare un sollecito che sia efficace dovrà farlo tramite canali ufficiali e legalmente comprovanti le Sue continue richieste. Quindi Le consiglio di mandare una PEC o una raccomandata AR alla sede legale della finanziaria e per conoscenza all’ufficio reclami della stessa. Nella missiva dovrà citare il D.P.R. n. 895 del 1950 che, all’articolo 17, evidenzia l’obbligatorietà del rilascio del conteggio estintivo, e stabilisce il limite massimo di 10 giorni condizionando il mancato rilascio ad ulteriori segnalazioni presso gli organi di tutela del consumatore. Trascorsi i termini, poi potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario tramite il portale on-line. La procedura non è delle più semplici, ma potrà fare tutto in autonomia. Comunque, la banca o la finanziaria con cui è in trattativa per la nuova cessione del quinto, ha già tutti gli elementi ed i punti di forza su cui fare leva per ottenere il conteggio estintivo in tempi brevi, ma forse hanno sottovalutato le Sue urgenze. Forse un preventivo presso un’altra finanziaria che prenda seriamente in considerazione le Sue esigenze potrebbe esserLe di aiuto.
31 maggio 2019
Nicola
Grazie, molto gentile. Per fortuna la cosa si è risolta nel frattempo finalmente.
Buongiorno! Ho fatto un’estinzione di un prestito gestito da XXXXXXX verso la YYYYYYYYY banca.. il bonifico doveva essere fatto entro il mese di aprile e la nuova finanziaria lo ha fatto il giorno 29 Aprile con arrivo alla YYYYYYYY banca il 2 maggio!ora la vecchia finanziaria mi chiede gli interessi dei due giorni di ritardo o una mora da pagare? Cosa devo fare? La nuova finanziaria mi dice che hanno fatto le cose in regola e che vale la data di bonifico da loro eseguito…grazie cordiali saluti
15 giugno 2019
Alessandro Lega
La questione è senz’altro interessante. Dal mio punto di vista è chiaro che Lei come consumatore non ha nessuna responsabilità in questo ritardo e quindi non dovrebbe essere di Sua competenza il carico degli interessi per il tardivo pagamento, benché la titolarità del vecchio debito sia nominativamente la Sua in qualità di contraente della vecchia cessione.
Ora c’è da capire chi si trova in errore tra le due finanziarie:
Il bonifico è veramente arrivato in ritardo?La vecchia finanziaria aveva specificato la data della Valuta Fissa al Beneficiario del bonifico di estinzione? La nuova finanziaria era a conoscenza delle scadenze e della data di estinzione come indicato dalla vecchia Finanziaria?
Dopo aver risposto a queste domande sarà necessario produrre la documentazione necessaria a provare chi era a conoscenza e di cosa era a conoscenza, in modo tale da escludere la Sua persona da una problematica in cui Lei non ha coinvolgimento.
Dimostrando quindi alla vecchia finanziaria, che Lei ha correttamente inviato tutte le informazioni alla nuova finanziaria e che il tardivo pagamento è il risultato di una negligenza della nuova finanziaria, Lei potrà stare abbastanza tranquillo. In altre parole quello che conta è dimostrare con opportuna documentazione (fax, email, ricevute, lettere, …) che Lei si è premurato di ottemperare alle richieste della vecchia finanziaria. Tali documenti dovranno essere conservati per il futuro, in caso la vecchia finanziaria decida (cosa molto improbabile) di iniziare un’azione legale a recupero degli interessi maturati a seguito del tardivo pagamento.
16 giugno 2019
Mauro
La ringrazio moltissimo!! Provederó a recuperare tutta la domentazione
Buongiorno, ho richiesto in data 10/06 la cifra esatta e l’IBAN a Finfomestic per estinguere un debito di circa 2700 euro, mi hanno inviato successivamente un sms, con cifra e dati bancari, senza nessuna scadenza indicata (la mia rata era il 5 di ogni mese, quindi l’ultima già pagata).
Il bonifico l’ho effettuato, a causa dei molti impegni, il giorno 20/06.
Il 5 di questo mese mi è arrivata nuovamente la rata in banca come se nulla fosse. Chiamando Findomestic per chiarimenti, mi hanno detto che la motivazione è che è stato effettuato il bonifico dopo il 19, giorno in cui loro fanno i conteggi, quindi avrei potuto chiedere lo storno alla mia banca, ma poi avrei dovuto versare nuovamente gli interessi per questo mese.
Ho letto nel vostro articolo che loro avrebbero dovuto segnalarmi una data di scadenza per effettuare il bonifico giusto?
Perché in questo caso impugnerei la cosa e non verserei gli interessi, non certo per 25 euro, che non mi cambiano la vita, ma perché odio le furbate.
Grazie
19 luglio 2019
Alessandro Lega
Gentilissimo utente, per prima cosa si faccia mandare il conteggio estintivo in formato pdf (o cartaceo) spiegando che vuole verificare la correttezza dei calcoli. E’ un Suo diritto averlo, quindi con molta gentilezza e calma se lo faccia mandare. Faccia la richiesta in modo scritto e tracciabile, preferibilmente ad un numero di fax o una pec, in alternativa tramite raccomandata. La finanziaria ha 10 giorni di tempo per rilasciarlo. Se non lo riceve nei tempi previsti (tenga conto dei tempi postali), è opportuno sollecitare il rilascio del conteggio estintivo, meglio se con una raccomandata con ricevuta di ritorno, intimando l’istituto a rilasciare il conteggio estintivo e appellandosi al D.P.R. n. 895 del 1950 che, all’articolo 17, evidenzia l’obbligatorietà del rilascio del conteggio estintivo e che stabilisce il limite massimo di 10 giorni per la consegna a partire dalla data di richiesta, (ma siccome siamo gentili, a partire dalla data della ricezione della nostra richiesta), indicando che se non ci sarà risposta, sarà automatico il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Tramite conteggio estintivo si potrà verificare le date di pagamento di tutte le rate e verificare se Lei abbia o meno diritto ad eventuali rimborsi sui costi ricorrenti (eventuali assicurazioni a Lei addebitate o costi di gestione). Naturalmente sarà evidente se è stata trattenuta una rata in più e quali eventuali interessi potrebbero esserle addebitati. Fatte le dovute valutazioni Lei potrà procedere con la richiesta di storno della rata pagata in eccesso facendo presente che non Le è stata indicata la data di bonifico e probabilmente non le saranno addebitati altri interessi.
Ciao io vorrei saldare anticipatamente un prestito di cifra circa 9000 il banchiere mi ha reso esplicito che chiudendolo prima mi daranno anche indietro un 600 700euro indietro però come ha fatto a calcolare approssimativamente quella cifra.??
24 luglio 2019
Alessandro Lega
Se i costi di gestione ed assicurazione, sono chiaramente indicati nel contratto, è sufficiente dividere tale importo per il totale delle rate del prestito e moltiplicare il risultato per il numero delle rate rimanenti ancora da saldare. Nei vecchi contratti non era così semplice, perché i contratti erano strutturati per non fare capire al consumatore quali fossero i costi a suo carico, nascondendoli in mezzo agli interessi. E’ proprio per tale motivo che le banche e le finanziarie sono state spesso obbligate a cospicui risarcimenti. A partire dal 2014 invece i contratti bancari si sono adeguati alla normativa per cui i costi rimborsabili sono chiari e facilmente calcolabili.
Buongiorno, volevo sapere se si può chiedere il conteggio estintivo di una cessione del quinto anche via e-mail, ovviamente allegando copia dei documenti personali, e l’invio alla propria e-mail nei tempi previsti (10 giorni ). Grazie
21 ottobre 2019
Alessandro Lega
Certo, è possibile. Infatti, recentemente la Cassazione ha confermato che una normale e-mail ha valore documentale e probatorio qualora non venga disconosciuta. Pertanto la questione si dirime appunto sulla condizione “qualora non venga disconosciuta”. Il che significa che una normale e-mail potrebbe essere disconosciuta. Invece una raccomandata o un fax o una PEC non possono essere disconosciute, se si è in possesso dei tagliandi di invio e avviso di ricezione. In definitiva utilizzare una mail è possibile, ma in caso di lamentele o reclami, la normale e-mail non sortisce lo stesso effetto dei mezzi di comunicazione certificati di cui sopra.
Buongiorno potrebbe indicarmi la mail o anche la pec per richiedere un conteggio estintivo cessione del quinto pensionati di findomestic bank purtroppo non riesco a contattarli telefonicamente. Grazie
Buonasera, ho estinto il quinto dello stipendio il 24 febbraio 2020 non ho ancora ricevuto la liberatoria dalla Tower Cq, ho inviato diverse email senza risposta, come devo procedere?
11 giugno 2020
Alessandro Lega
Purtroppo ho visto liberatorie arrivare dopo oltre 6 mesi ed in alcuni casi solo dopo aver fatto specifico reclamo. Se ha necessità di ricevere la liberatoria per poter intraprendere altri finanziamenti, dovrà inviare una PEC o una raccomandata AR per presentare formale reclamo. Dovrà poi attendere almeno 30 giorni, trascorsi i quali potrà inviare una nuova PEC (o raccomandata AR) specificando che se entro 15gg non avrà ricevuto la liberatoria procederà con il ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario. Quindi se non ci sarà stato esito procederà con l’inserimento del reclamo presso l’ABF che costringerà la Finanziaria a produrre la liberatoria come di legge. La procedura potrebbe avere tempi di attesa di oltre 6 mesi.
Avendo un finanziamento con compass in data 6 giugno 2020 ho richiesto il conteggio estintivo tramite PEC. Pochi giorni dopo mi veniva inoltrato un conteggio estintivo che mostrava voci strane quanto meno meritevoli di spiegazioni. Va precisato che nel contesto del piano di ammortamento c’è stato un accodamento di due rate da 240 euro ciascuna. Ciò premesso le due rate nel conteggio venivano considerate a debito con voci specifiche. Conti alla mano il capitale residuo doveva corrispondere a quello indicato nel piano di ammortamento al pagamento della rata del 15 di giugno 2020 in euro 8.198. più le due rate accodate e spese varie per un totale di 8.765 euro. Dunque non si capisce da dove sbuchi l’importo di euro 10.287,76 inteso come debito residuo atteso che mi viene addebitata una voce per interessi e spese di euro 1.088. Sempre con pec ho chiesto conteggio analitico su quella voce emblematica, senza ottenere alcuna giustificazione. Quindi da una parte mi chiedono importi ingiustificati dall’altra mi impediscono di valutare l’estinzione anticipata del finanziamento. Sono da denuncia penale se mi chiedono importi non giustificati?
8 luglio 2020
Alessandro Lega
Mi scuso per il ritardo nella risposta. L’estinzione di un prestito è una operazione che viene effettuata e calcolata in base ad una tabella che nel contratto è indicata come piano di ammortamento. Il debito residuo è riscontrabile rata dopo rata in forma scalare. Gli interessi, che maturano mensilmente, vengono pagati rata dopo rata. Al momento dell’estinzione, solitamente vengono aggiunte delle spese di estinzione, che devono essere indicate nel contratto. Il conteggio esatto di estinzione, si chiama “Conteggio estintivo” e va richiesto alla finanziaria in anticipo di un paio di rate. Ad esempio se abbiamo appena pagato la rate n.48 sarebbe opportuno richiedere il conteggio estintivo alla rata n.50 (dopo aver pagato la rata 50), così che la finanziaria abbia il tempo di produrre il calcolo che ci sarà inviato. Gli interesse non ancora maturati, non saranno inclusi nel conteggio e non saranno soggetti a pagamento.
13 luglio 2020
Alessandro Lega
Purtroppo, in una normale cessione del quinto, le rate non pagate non determinano lo slittamento del cosiddetto “beneficio del termine”, né determinano l’accodamento delle rate alla fine del piano di ammortamento. Ciascuna rata deve essere pagata secondo le date previste nel piano di ammortamento. Nel caso di un rata non pagata, tale rate dovrà essere recuperata aggiungendo interessi di mora ed eventuali penali. Ad esempio: rata 23=pagata il 30/04, rata 24=non pagata, rata 25=pagata il 30/06, rata 26=pagata il 31/07, rata 28 + rata 23 + interessi di mora + penale = pagata il 31/08, rata 28= pagata il 30/09, …
Nel caso non si provveda al recupero della rata 23 non pagata, quella rata continuerà a produrre interessi di mora (indicati nel contratto).
Purtroppo la lettura del conteggio estintivo non è di immediata comprensione, in quanto spesso è valorizzato con descrizioni in linguaggio tecnico e specifico del settore.
salve,
ho un problema con il rimborso dell’assicurazione vita versato con rata unica e collegata ad un mutuo su casa aperto nel 2007 e con scadenza nel 2037 . nell’anno 2011 a seguito di una soluzione saldo e stralcio con la società di recupero incaricata dalla Banca creditrice, versavo l’intera somma richiesta per liberami da ogni obbligazione.Il pagamento avveniva tramite bonifico alla banca che mi rilasciava regolare liberatoria..Oggi l’assicurazione mi dice che per il rimborso dei ratei residui non è utile la liberatoria ma richiede il conteggio estintivo.La Banca, a sua volta, mutuante mi scrive di non poterla rilasciare perchè il debito a suo tempo è stato chiuso in sofferenza.E’ da un anno che invio raccomandate senza avere riscontro,per accesso agli atti alla documentazione, da me smarrita, relativa al contratto di mutuo . Può la Banca rifiutarsi di inviarmi il conteggio per debito chiuso in sofferenza? E inoltre l’assicurazione pùo rifiutarsi di rimborsarmi nonostante la data di estizione mutuo riportata in liberatoria?.A me viene il dubbio che stiano agendo in malafede visto che la società assicurativa appartiene allo stesso gruppo della Banca.Grazie per la risposta
17 settembre 2020
Alessandro Lega
Purtroppo nel Suo caso non saprei come consigliarLa. Non credo che Lei possa ricorrere all’ABF in quanto il problema è prettamente di tipo assicurativo, inoltre è al limite della prescrizione decennale. Forse potrebbe ricorrere all’IVASS. Oppure potrebbe fare ricorso in entrambe le direzioni: ricorso presso l’ABF per mancata ottemperanza relativa alla consegna di tutti i documenti inerenti il mutuo da parte della Banca e contemporaneamente il ricorso presso l’IVASS per il mancato rimborso, nonostante la chiara e palese interruzione del contratto di mutuo confermato dalla liberatoria. Prima di presentare i ricorsi è necessario inviare formale reclamo specificando esattamente il motivo per cui si ricorrerà poi all’ente di sorveglianza. Quindi è necessario attendere 30 giorni, trascorsi i quali, si potrà presentare il ricorso allegando tutta la documentazione ed un breve riassunto su quanto avvenuto. L’organo di sorveglianza poi obbligherà ad ottemperare agli obblighi di legge.
SALVE, le avevo già scritto ma volevo avere qualche info in merito al mio caso..
se la finanziaria mi eroga un finanziamento che sia cqs o delega e mi indica che il premio assicurativo non è dovuto ma a loro carico…. al momento dell’estinzione anticipata rivendicano questa modalità cioè dicendo che non l’ho mai pagata ma è stata pagata da loro… ora . da un colloquio con un loro ex dipendente ho avuto modo di conoscere che la finanziaria/banca spalma i costi assicurativi sulle spese di gestione pratica.. ora vorrei sapere… come posso far controllare i miei conti estintivi per verificare che siano corretti ? grazie
19 settembre 2020
Alessandro Lega
Mi scuso per il ritardo nella risposta: il messaggio era finito nello spam. Quanto le hanno riferito è risaputo. Dopo anni di cause perse e rimborsi, le finanziarie hanno trovato il modo (piuttosto facile tra l’altro) di evitare di dover rimborsare in caso di estinzione anticipata, pagando direttamente l’assicurazione obbligatoria. La maggior spesa è stata compensata con un aumento del tasso di interesse. Quindi tutto legale. La verifica del conteggio estintivo è una operazione piuttosto complicata perché deve essere effettuata avendo alla mano il contratto originale in modo da verificare se le voci del conteggio corrispondono a quanto pattuito contrattualmente. Un assicuratore, un perito tecnico commerciale o un commercialista sono sicuramente in grado di farlo, ma solo se i documenti contrattuali e SECCI sono disponibili.
Buongiorno, mi è stato riferito che trascorsi i 10 giorni di tempo dal secondo sollecito di richiesta del credito residuo (per procedere all’estinzione) e non avendo ricevuto alcun riscontro posso ritenere estinto il mio finanziamento perché il creditore non è in grado di dimostrare documentalmente il suo credito. Le risulta? Un eventuale garante come viene chiamato in causa in tal caso? Ho letto i suoi commenti ma non credo di aver trovato nulla riguardante questa ipotesi di annullamento del credito. Grazie
17 ottobre 2020
Alessandro Lega
… non sono un avvocato, ma nella nostra esperienza di associazione non ci è mai capitato di riscontrare questa ipotesi, anzi: il mancato riscontro in merito alla richiesta di conteggio estintivo è stato da noi sempre affrontato tramite ricorso all’arbitro bancario finanziario che puntualmente ha condannato la finanziaria inadempiente ad ottemperare alla richiesta aggiungendo a loro carico le spese di procedura unitamente alla sanzione di 200 euro (riscossi da Banca d’Italia). Non ho riscontri normativi in merito all’ipotesi da lei avanzata.
Grazie mille per la risposta. Un’ultima info: dopo che l’arbitro bancario condanna la finanziaria, il calcolo dell’importo residuo viene fatto alla data della richiesta inviata e senza contare versamenti successivi non pagati? Grazie
19 ottobre 2020
Alessandro Lega
Il conteggio estintivo viene calcolato in data del conteggio stesso. In altre parole il conteggio estintivo deve tenere conto di quanto effettivamente incassato dalla finanziaria al momento dell’emissione del conteggio. Però succede praticamente sempre che la contabilità della finanziaria non sia allineata e che una o due rate già effettivamente versate non siano state registrate contabilmente e quindi risultino non pagate nel conteggio estintivo. In tal caso ci sono due modi di procedere: 1) pagare quanto indicato nel conteggio estintivo e successivamente chiedere il rimborso delle rate versate doppiamente; 2) detrarre manualmente le rate che risultano non ancora riscosse (ma che invece sono state versate) e pagare la differenza. Questa seconda modalità però farà in modo che la liberatoria non venga immediatamente rilasciata, in quanto la contabilità della finanziaria dovrà registrare tutte le partite e tutte le rate prima di riscontrare che il debito è stato effettivamente estinto. Oppure si può richiedere il conteggio estintivo ad una data futura, per esempio si può chiedere il conteggio estintivo al 31/01/2021 equivalente al pagamento della rata n.___
In questo modo, presupponendo che tutte le rate siano state pagate regolarmente, il 31/01/2021 si dovrà effettuare il bonifico a saldo del finanziamento. Questa modalità però è difficile da ottenere, ma ci si può basare sul piano di ammortamento ed avvisando per tempo, almeno 2 mesi prima, la finanziaria e comunicando tramite scritto la volontà di estinzione. Anche in questo caso la liberatoria non arriverà immediatamente.
buongiorno
sono un cattivo pagatore di un finanziamento fatto nel 2013 con carrefour banca
purtroppo per problemi finanziari ho smesso di pagare una quota parted del finanziamento che ad oggi ammonta a circa 5000€
tramite Email ho chiesto alla banca, che successivamente ha affifato la pratica ad un recupero credito , e quindi ANCHE al recupero credito , di farmi il conteggio estintivo per piu eventualmente fare una proposta di SALDO E STRALCIO
io la necessita di chiudere quanto prima la pratica per far decorrei i 36 mesi per la cancellazione del CRIF come cattivo pagatore
dopo diversi giorni ne la banca ne la il recupero credito mi hanno girato i dati richiesti.
mi sento schiavo di questa situazione e vorrei capire se posso agire diversamente
Buongiorno,
ho un prestito personale con Findomestic e vorrei chiedere il conteggio estintivo ma loro stessi mi hanno comunicato che lo rilasciano SOLO presentandomi presso la filiale di sottoscrizione. E’ legale?
Possono impormi questa modalità?
Io ho fatto richiesta tramite PEC ma senza aver ricevuto alcun riscontro…
Grazie
Buonasera, e complimenti per l’articolo! Sto riscontrando un problema sul mancato rilascio di un conteggio estintivo per un finanziamento auto da parte di FCA. So che per legge debbono rilasciarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Ne sono trascorsi 30, nonostante email di sollecito, PEC e telefonate.
Quali strumenti ho per tutelarmi? E quali penali, in base a quali leggi, posso richiedere? Grazie mille anticipatamente.
Buongiorno il mio conteggio estintivo per un prodotto Deutsche Bank erogato da bancoposta recita:
importo interessi di mora 0,00 euro
indennizzo 198,95 euro
importo scaduto ed impagato 83,88
capitale residuo 19895,69
oneri fiscali 0,00
TOTALE importo estintivo 21416,96
la somma algebrica delle voci è di euro 20178,52, a cosa può essere dovuta l’aggiunta di 1238,44 euro? il consulente di bancoposta non mi sa rispondere, faccio intervenire un avvocato?
Buongiorno, io ho un finanziamento in corso con findomestic, ho interpellato la finanziaria circa la mia intenzione di estinguere il prestito parzialmente versando 10000 euro, la risposta è stata che potevo farlo ma le rate sarebbero diminuite di numero ma non dell’importo, questo perché lo impone una direttiva europea, consigliandomi nel caso in cui volessi la diminuzione dell’importo delle rate un nuovo finanziamento, tutto ciò, naturalmente, con il tasso maggiorato. Sono legali tali condizioni? Tenga presente che nel contratto è permessa l’estinzione parziale o totale del prestito e non sono menzionate modalità se non per la penale dell’uno per cento se l’importo restituito supera i 10000 euro.
Se il pagamento dell’importo residuo viene fatto due giorni dopo la scadenza del conteggio estintivo, cosa succede? La banca, senza alcuna comunicazione, ha di fatto “spalamato” la somma a copertura delle rate del finanziamento e poi dopo 4 anni, mi ha messo in mora perchè non hanno copetto l’intero debito e restano fuori altre4/5 rate per l’estintizone definitva.
Come posso tutelarmi?
Salve, le sottopongo il mio caso. Pago l’importo residuo del finanziamento due giorni dopo la scadenza indicata nel conteggio estintivo.
La causale del bonifico fa riferimento all’estinzione del contratto ed è dell’importo indicato nel CE. La intermediaria nulla dice se non dopo 4 anni quando ha finito di “spalamare” la somma inviata a copertura delle rate ed ora mi ha messo in mora per le restanti 5 rate che sono scoperte.
Come posso tutelarmi? E’ corretto questo comportamento?
Salve, una società Srl ha contratto mutuo con la Ubibanca (oggi Bper) per costruzione fabbricato e poi frazionato per ogni appartamento. Per un solo appartamento il mutuo non è stato più pagato nè dalla società, originaria debitrice, nè da privato che nel frattempo ha acquistato l’appartamento accollandosi il mutuo. Ora io sarei interessato ad acquistare l’appartamento; come potrei fare per conoscere il debito residuo e poter procedere all’acquisto dell’immobile?
Grazie mille anticipatamente
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È vergognoso. Ho fatto il conteggio estintori per una risoluzione del debito anticipata. È andata bene, ma adesso sono cominciati i problemi perché la società Towers S R L , non mi rilascia ancora la LIBERATORIA….
Gentile Sig.ra Lo Presti, purtroppo non deve scandalizzarsi. Dopo aver ricevuto il conteggio estintivo ed aver effettuato il saldo del debito rimanente, possono trascorrere anche 90 giorni prima di ricevere la liberatoria, la cui mancanza non compromette ulteriori pratiche o richieste, in quanto Lei avrà sicuramente a disposizione la contabile di pagamento (solitamente del bonifico), che dimostra l’avvenuta estinzione. Naturalmente è opportuno da parte Sua continuare a sollecitare la finanziaria tramite PEC o raccomandata AR, così da dimostrare la responsabilità della finanziaria in merito a tale mancanza.
Buongiorno. Ho richiesto a Deutsche Bank il conteggio estintivo del mio prestito, inviando richiesta firmata (con allegate carta identità e codice fiscale) tramite PEC. Dopo più di due settimane non ho ancora ricevuto risposta. Ho mandato un nuovo sollecito. Dal momento però che il termine dei 10 giorni è già passato, cos’altro posso fare per ottenere ascolto? Grazie
Solitamente Deutsche Bank è puntuale in queste attività. Ciò non significa che a volte possano verificarsi contrattempi. Per cui è sempre bene evitare le modalità costrittive quando possibile, pertanto faccia un ulteriore tentativo tramite PEC mettendo per conoscenza l’indirizzo riconciliazione.cqs@db.com, ma questa volta specificando che se entro 10 giorni lavorativi (evidenziando il tempo trascorso dalla prima richiesta) non sarà ricevuto il conteggio alla data (futura) del …, si procederà con il ricorso presso gli organi competenti di Banca d’Italia (ABF di competenza). E’ bene ricordare che il conteggio estintivo deve indicare una data di prevista estinzione di almeno 30 giorni a venire, per avere il tempo di effettuare il bonifico con valuta corrispondente e non incorrere così in penali di ritardo (mora). Certo un ricorso in ABF non accorcerà le tempistiche, ma potrebbe causare un aggravio di oltre 200 euro alla finanziaria. Infine mi scuso per la banale e scontata precisazione, ma a volte capita di confondere la banca erogante con la finanziaria: per ultimo, ma non per importanza ricordo la richiesta del conteggio estintivo deve essere fatta alla finanziaria che ha in gestione il finanziamento, pertanto se Deutsche Bank è la banca erogante ma non la finanziaria contraente, non è Deutsche che dovrà inviare il conteggio estintivo, bensì la Finanziaria intestataria della Cessione. Il contratto Le darà la giusta indicazione del destinatario della Sua richiesta.
Tutto molto chiaro. Grazie mille
Buon pomeriggio, devo estinguere totalmente un prestito societario (intestato ad srl) presso la banca, l’importo rimanente è superiore ai 10mila euro e mancano più di 12 mesi al termine del prestito. Come penale la banca mi addebita il 3% che mi pare altissimo. La legge Bersani (che impone al massimo l’1%) vale anche per i prestiti fatti alle società? Posso oppormi in qualche modo a questa percentuale assurda? Grazie
Gentilissima Serenella, come spesso scriviamo, è fondamentale procedere con un’analisi contrattuale senza la quale diventa aleatoria qualsiasi opinione. Prima di valutare una percentuale è necessario stabilire quella che è la norma applicabile. Nel caso presentato, trattandosi di un prestito societario erogato ad una srl, non reputo applicabile la legge Bersani, bensì l’art.40 del T.U.B. Secondo la mia umile comprensione, La legge Bersani è applicabile ai mutui per acquisto o ristrutturazioni di abitazioni o immobili anche per uso professionale effettuati da persone fisiche. Per meglio chiarire, la L.40/2007 si applica in base ai seguenti profili soggettivi:
– qualunque soggetto mutuante (banche, intermediari finanziari, anche enti di previdenza obbligatoria ex art. 13, comma 8-quaterdecies) ;
– mutuatario persona fisica
ed ai seguenti profili oggettivi:
– solo contratti di mutuo, anche accollati a seguito di frazionamento, anche ex d.lgs 122/2005;
– mutui stipulati dal 2/2/2007 (entrata in vigore della normativa);
– mutui di scopo destinati all’acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite alternativamente a:
a) ad abitazione del mutuatario (non necessariamente prima casa)
b) allo svolgimento di attività economica del mutuatario
c) allo svolgimento di attività professionale del mutuatario
Il tema meriterebbe ulteriori approfondimenti, considerando poi le complicanze delle successive specifiche demandate agli accordi specificati dall’art.5 e 6 della citata legge, ma la consulenza di un avvocato specializzato sarà certamente più proficua.
Sto avendo problemi con Towers srl per la liberatoria da inviare alla mia banca per lo svincolo del mio fondo pensione nonostante io abbia chiuso anticipatamente 5 mesi fa. Venerdì sono riuscito ad avere la liberatoria per me ma alla mia banca non basta, ho dovuto fare una richiesta a Towers per far inviare una liberatoria anche alla banca spero che in settimana si facciano vivi. La liberatoria non dovrebbe andare in automatico?
La liberatoria a seguito di una estinzione di un finanziamento, in teoria dovrebbe essere contestuale alla ricezione del pagamento da parte della finanziaria/banca. Ciò però non esula dal considerare i tempi tecnici di registrazioni contabili e lavorazioni da parte degli impiegati. Cinque mesi sono sicuramente un tempo più che sufficiente per ottemperare a tali procedure, per cui ha fatto bene a sollecitare. Nel caso la finanziaria sia reticente o troppo lenta, trascorsi 15 giorni (tempistica già sufficiente alle gestioni contabili e postali) sarebbe bene presentare reclamo alla finanziaria tramite PEC o raccomandata A.R., reclamo a cui la finanziaria è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Trascorsi i quali si può agire presso gli organi di tutela di Banca d’Italia tramite ABF.
Salve, vorrei sapere se la finanziaria può rifiutare il conteggio estintivo adducendo come motivazione il mancato saldo di due rate. Specifico che non si tratta di cessione del quinto e che sono libera professionista.
Grazie.
Gentilissima Anna, il conteggio estintivo è il documento attraverso il quale la finanziaria/banca si rende disponibile ad accettare la richiesta/diritto del cliente di chiudere anticipatamente un finanziamento contrattualmente regolato. Purtroppo il contratto (solitamente) specifica che saltare anche una sola rata determina la decadenza del beneficio del termine. Ovvero il contratto cambia completamente la sua natura di rateazione, e spesso, determinando l’esigibilità dell’intero residuo in forma totale ed immediata, oppure (se previsto) l’intervento di una assicurazione che salda la finanziaria/banca e diventa titolare del credito. Per semplificare, la finanziaria/banca potrebbe non emettere il conteggio estintivo in quanto è già in fase di chiusura del contratto (decadenza del beneficio) e di conseguenza è già iniziata la fase di messa in mora. Nel Suo caso, penso che Le sarebbe utile saldare le rate insolute e regolarizzare i pagamenti. Se la finanziaria/banca accettasse tali pagamenti senza procedere con la decadenza del beneficio del termine, allora Lei potrà (senza ulteriori aggravi di spese legali o commissioni ulteriori) procedere con la richiesta di estinzione. Naturalmente è bene che Lei riesca a parlare con qualche impiegato della Sua finanziaria/banca che la tenga aggiornata sulla situazione in modo da procedere con la modalità che sia più semplice e con il minor aggravio di spese e more che potrebbero essere applicate in funzione delle clausole contrattuali.
Buongiorno,
un non vedente è costretto a spendere 400 euro di procura notarile per richiedere conteggio estintivo? grazie
Salve ho chiesto conteggio per estinzione finanziamento, se non pago entro il termine il.ginaziamemto.provefe regolarmente oppure viene bloccato?
Gentile Annalisa, di norma un conteggio estintivo è una sorta di preventivo di estinzione. Ciò che estingue definitivamente il prestito è il bonifico a saldo del debito residuo. Benché non sia un obbligo, è sempre bene tenersi in contatto con la finanziaria, possibilmente tramite email e non solo tramite telefono per tenerli informati di quanto si ha intenzione di fare, così da evitare disguidi.
Gentile Massimiliano, la legge n. 18 del 3 febbraio 1975 ha parzialmente risolto alcune problematiche al riguardo, ma dato che solitamente la CQS viene stipulata a distanza, purtroppo si rende necessaria una apposita procura a meno di non effettuare il rinnovo con la stessa finanziaria, la quale, avendo già in mano la precedente procura per l’attivazione della cessione in corso, potrebbe considerare valido tale documento ai fini di un rinnovo, a meno che la precedente procura non escluda tale opzione.
Come sicuramente è di Sua conoscenza, una persona non vedente è tenuta a prendere atto del contratto, per cui deve necessariamente affidare ad un terzo di fiducia la lettura di tale documento e di conseguenza, ai fini della validità legale, farsi assistere da testimoni (o assistenti alla redazione) che appongano la propria firma sul contratto stesso. Con un contratto a distanza come solitamente succede con la CQS, diventa più complicata la procedura di riconoscimento della persona firmataria, ecco perché viene richiesta la procura.
In alternativa il documento contrattuale o di recesso, dovrebbe essere scritto in braille, ma poi servirebbe una traduzione giurata per validarne gli effetti di legge.
Una persona non vedente solitamente ha già un procuratore per tutti gli atti speciali che deve affrontare, per cui uan (cosiddetta) “procura speciale” in corso di validità è sufficiente a stipulare contratti e quindi anche richiederne l’eventuale recesso (quindi anche la richiesta del conteggio estintivo). Non sono però in grado di dare indicazioni per quanto riguarda i costi di tali atti.
Salve,
Perdonatemi la domanda che può sembrare banale, ma sul mio contratto c’é scritto che se richiedo il conteggio ed estinguo il debito con bonifico, la rata successiva alla richiesta stessa verrà comunque trattenuta regolarmente. Nel conteggio è considerata questa cosa? O meglio, il debito residuo che andrò a versare con bonifico include anche questa rata successiva alla richiesta o come è giusto che sia le rate residue che vedró nel conteggio sono le restanti meno la prossima che comunque sarà trattenuta regolarmente?
Inoltre una volta effettuato il bonifico, cosa viene rilasciato e con che tempistiche?
Ps il mio è un prestito Agos
Grazie in anticipo per i chiarimenti
Purtroppo i tempi di registrazione contabile delle finanziare sono abbastanza lunghi. Questo ritardo fa in modo che nel momento in cui viene richiesto un conteggio estintivo l’ultima rata pagata ancora non risulta ricevuta o contabilizzata e viene inserita nel conteggio come rata non pagata. La stessa cosa succede con la rata che sta ancora per scadere, ovvero spesso succede che venga trattenuta anche dopo aver inviato il bonifico di estinzione. Nel giro di 3 o 4 mesi tali rate vengono regolarmente restituite. Solo in alcuni sporadici casi succede di dover sollecitare la finanziaria alla restituzione di tali rate doppiamente trattenute. Per quanto riguarda la conclusione del contratto, la ricevuta bancaria di avvenuto bonifico è già di per se sufficiente a dimostrare l’estinzione del debito, ma è sempre bene farsi mandare la cosiddetta “liberatoria”, documento che viene (solitamente) inviato automaticamente dalla finanziaria entro 3 o 4 mesi, sempre a causa delle lungaggini contabili amministrative. Alcune filiali AGOS sono più efficienti di altre, ma nel complesso rientrano nella media delle tempistiche di gestione delle banche e finanziarie.
La scorsa settimana ho ricevuto un conteggio di estinzione da DB Easy in data 27/11/2018 (pomeriggio) con data scadenza 27/11/2018.
E’ legale una cosa del genere? Precisano pure che se non si effettua il bonifico entro la data di scadenza il conteggio non è più valido e bisogna richiederne uno nuovo.
Cosa posso fare?
Grazie
E’ un semplice errore dell’impiegato che ha redatto il conteggio estintivo. E purtroppo sì, è sempre buona norma farsi fare un conteggio estintivo con data di scadenza futura, concordando tale data con la finanziaria.
C’è da tenere presente che il conteggio estintivo è una sorta di preventivo che ha una validità in base all’ultima rata pagata. In altre parole, nel gergo delle CQS si usa dire “conteggio estintivo alla rata XX“.
Per fare un esempio pratico, nel richiedere il conteggio estintivo dovrei prima verificare quante rate ho pagato e per fare questo esempio ipotizziamo di aver pagato già 60 rate rispetto alle 120 totali previste dal contratto.
Il conteggio estintivo che riceverò, probabilmente riporterà che ho pagato solo 59 rate e che la rata numero 60 non risulta pagata, quindi per estinguere la cessione dovrò versare l’importo relativo alle 61 rimanenti e la data di scadenza del conteggio estintivo sarà molto prossima in termini di giorni ovvero prima della scadenza della prossima rata (che secondo i nostri pagamenti sarà la rata numero 61).
Questo accade perché i tempi di registrazione contabile delle finanziarie sono piuttosto lenti e quindi non hanno ancora registrato l’ultima rata da noi pagata.
A parte dover anticipare il pagamento di una rata in più, che poi sarà automaticamente restituita dalla finanziaria, questa è la normale prassi. E’ molto farraginosa, ma estremamente comune.
Naturalmente, perdendo un po’ di tempo al telefono con gli impiegati della finanziaria, si potrà ottenere un conteggio estintivo più preciso e con una scadenza futura, concordando il momento esatto in cui effettuare il bonifico di estinzione.
Buongiorno, il 20 marzo ho fatto richiesta di estinzione anticipata alla banca Carrefour dove nel 2014 ho aperto un prestito. Ad oggi non ho ricevuto il conteggio, anzi ho chiamato e mi é stato detto che loro i conteggi li fanno solo dal 4 al 20 del mese successivo alla richiesta. Ho fatto presente che non é segnalato da nessuna parte e la risposta é stata che sono regole interne…in pratica se mi arriva il 20 ho tempo solo 5 giorni per fare il bonifico, e ovviamente non faccio in tempo, perché con il loro prospetto dovrei fare nuova richiesta prestito e nessuno in 5 giorni mi approverebbe il finanziamento. Come posso fare? Grazie
Gentile utente, non si preoccupi delle regole interne della banca con cui ha il prestito attualmente. Per ovviare al problema Lei potrebbe chiedere il conteggio estintivo in anticipo, in pratica chieda il conteggio estintivo ad una specifica data futura, ad esempio chieda alla data del 15/06/2018 dopo aver pagato la rata “n”. Questo non è difficile, anzi, solitamente il piano di ammortamento è allegato al contratto per cui Lei potrebbe utilizzare gli importi indicati in tale documento per effettuare l’estinzione. Poi sarà utile verificare se eventuali rimborsi, in caso di ratei assicurativi o di costi non maturati a cui Lei potrebbe avere diritto.
Se invece riesce ad ottenere il conteggio estintivo ad una data futura, si accerti che la banca vada a calcolare anche tali importi (i ratei da rimborsare per eventuali assicurazioni o costi bancari), in modo che non sia necessario fare ulteriori richieste di verifiche o richieste di rimborsi.
Un controllo fatto da un addetto ai lavori non fa mai male.
Se invece il conteggio estintivo Le serve per fare una nuova cessione del quinto, lasci che se ne occupi la banca/finanziaria con cui accenderà la nuova cessione del quinto.
Vedrà che tra loro saranno molto veloci.
In ogni caso si faccia dare copia di ogni documento di estinzione, in modo da verificare se il conteggio estintivo è stato fatto tenendo conto degli eventuali rimborsi di cui sopra. Cordiali saluti.
Finanziamento Fxxxxxxxxx LUG 2016-AGO 2024 lo vorrei estinguere anticipatamente a SETT 2019 (avrò pagato regolarmente 36 rate mensili di 96).
Per capire se avrò i soldi necessari per chiudere:
Residuo al 01/09/19 Capitale € 16500 / Interessi 4500 / Assicurazione 1416. Devo rendere capitale+assicurazione+penale 1%?
Grazie mille!!
Purtroppo dalle informazioni non è possibile fare un calcolo appropriato. Se le cifre indicate sono quelle ancora da versare come indicato nel piano di ammortamento, gli unici importi da versare sono il capitale residuo e la penale di estinzione. Il rateo di assicurazione relativo ai restanti mesi del piano di ammortamento, siccome si tratta di assicurazione non goduta, non deve essere pagata perché il contratto si interrompe anzitempo e di conseguenza non è più necessaria la copertura assicurativa. L’importo esatto deve essere richiesto alla finanziaria ed in caso di incongruenze, verificato da un tecnico commerciale. Cordiali saluti.
Risposta chiara ed esaustiva.
Buona serata e grazie ancora.
Aiuto! Ho richiesto attraverso la mia banca il conteggio estintivo a Prestinuova i primi di Aprile ma , nonostante i continui solleciti, ad oggi non è ancora arrivato niente. Alle mail di sollecito non rispondono e telefonicamente adducono mille scuse. Sapendo che il termine di legge è fissato in 10 giorni come posso ottenere quello che chiedo senza dovermi per forza rivolgere ad un avvocato? Senza conteggio mi stanno bloccando la richiesta di cessione del quinto di cui ho urgente necessità. Grazie
Gentile Nicola, per effettuare un sollecito che sia efficace dovrà farlo tramite canali ufficiali e legalmente comprovanti le Sue continue richieste. Quindi Le consiglio di mandare una PEC o una raccomandata AR alla sede legale della finanziaria e per conoscenza all’ufficio reclami della stessa. Nella missiva dovrà citare il D.P.R. n. 895 del 1950 che, all’articolo 17, evidenzia l’obbligatorietà del rilascio del conteggio estintivo, e stabilisce il limite massimo di 10 giorni condizionando il mancato rilascio ad ulteriori segnalazioni presso gli organi di tutela del consumatore. Trascorsi i termini, poi potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario tramite il portale on-line. La procedura non è delle più semplici, ma potrà fare tutto in autonomia. Comunque, la banca o la finanziaria con cui è in trattativa per la nuova cessione del quinto, ha già tutti gli elementi ed i punti di forza su cui fare leva per ottenere il conteggio estintivo in tempi brevi, ma forse hanno sottovalutato le Sue urgenze. Forse un preventivo presso un’altra finanziaria che prenda seriamente in considerazione le Sue esigenze potrebbe esserLe di aiuto.
Grazie, molto gentile. Per fortuna la cosa si è risolta nel frattempo finalmente.
Buongiorno! Ho fatto un’estinzione di un prestito gestito da XXXXXXX verso la YYYYYYYYY banca.. il bonifico doveva essere fatto entro il mese di aprile e la nuova finanziaria lo ha fatto il giorno 29 Aprile con arrivo alla YYYYYYYY banca il 2 maggio!ora la vecchia finanziaria mi chiede gli interessi dei due giorni di ritardo o una mora da pagare? Cosa devo fare? La nuova finanziaria mi dice che hanno fatto le cose in regola e che vale la data di bonifico da loro eseguito…grazie cordiali saluti
La questione è senz’altro interessante. Dal mio punto di vista è chiaro che Lei come consumatore non ha nessuna responsabilità in questo ritardo e quindi non dovrebbe essere di Sua competenza il carico degli interessi per il tardivo pagamento, benché la titolarità del vecchio debito sia nominativamente la Sua in qualità di contraente della vecchia cessione.
Ora c’è da capire chi si trova in errore tra le due finanziarie:
Il bonifico è veramente arrivato in ritardo?
La vecchia finanziaria aveva specificato la data della Valuta Fissa al Beneficiario del bonifico di estinzione?
La nuova finanziaria era a conoscenza delle scadenze e della data di estinzione come indicato dalla vecchia Finanziaria?
Dopo aver risposto a queste domande sarà necessario produrre la documentazione necessaria a provare chi era a conoscenza e di cosa era a conoscenza, in modo tale da escludere la Sua persona da una problematica in cui Lei non ha coinvolgimento.
Dimostrando quindi alla vecchia finanziaria, che Lei ha correttamente inviato tutte le informazioni alla nuova finanziaria e che il tardivo pagamento è il risultato di una negligenza della nuova finanziaria, Lei potrà stare abbastanza tranquillo. In altre parole quello che conta è dimostrare con opportuna documentazione (fax, email, ricevute, lettere, …) che Lei si è premurato di ottemperare alle richieste della vecchia finanziaria. Tali documenti dovranno essere conservati per il futuro, in caso la vecchia finanziaria decida (cosa molto improbabile) di iniziare un’azione legale a recupero degli interessi maturati a seguito del tardivo pagamento.
La ringrazio moltissimo!! Provederó a recuperare tutta la domentazione
Buongiorno, ho richiesto in data 10/06 la cifra esatta e l’IBAN a Finfomestic per estinguere un debito di circa 2700 euro, mi hanno inviato successivamente un sms, con cifra e dati bancari, senza nessuna scadenza indicata (la mia rata era il 5 di ogni mese, quindi l’ultima già pagata).
Il bonifico l’ho effettuato, a causa dei molti impegni, il giorno 20/06.
Il 5 di questo mese mi è arrivata nuovamente la rata in banca come se nulla fosse. Chiamando Findomestic per chiarimenti, mi hanno detto che la motivazione è che è stato effettuato il bonifico dopo il 19, giorno in cui loro fanno i conteggi, quindi avrei potuto chiedere lo storno alla mia banca, ma poi avrei dovuto versare nuovamente gli interessi per questo mese.
Ho letto nel vostro articolo che loro avrebbero dovuto segnalarmi una data di scadenza per effettuare il bonifico giusto?
Perché in questo caso impugnerei la cosa e non verserei gli interessi, non certo per 25 euro, che non mi cambiano la vita, ma perché odio le furbate.
Grazie
Gentilissimo utente, per prima cosa si faccia mandare il conteggio estintivo in formato pdf (o cartaceo) spiegando che vuole verificare la correttezza dei calcoli. E’ un Suo diritto averlo, quindi con molta gentilezza e calma se lo faccia mandare. Faccia la richiesta in modo scritto e tracciabile, preferibilmente ad un numero di fax o una pec, in alternativa tramite raccomandata. La finanziaria ha 10 giorni di tempo per rilasciarlo. Se non lo riceve nei tempi previsti (tenga conto dei tempi postali), è opportuno sollecitare il rilascio del conteggio estintivo, meglio se con una raccomandata con ricevuta di ritorno, intimando l’istituto a rilasciare il conteggio estintivo e appellandosi al D.P.R. n. 895 del 1950 che, all’articolo 17, evidenzia l’obbligatorietà del rilascio del conteggio estintivo e che stabilisce il limite massimo di 10 giorni per la consegna a partire dalla data di richiesta, (ma siccome siamo gentili, a partire dalla data della ricezione della nostra richiesta), indicando che se non ci sarà risposta, sarà automatico il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Tramite conteggio estintivo si potrà verificare le date di pagamento di tutte le rate e verificare se Lei abbia o meno diritto ad eventuali rimborsi sui costi ricorrenti (eventuali assicurazioni a Lei addebitate o costi di gestione). Naturalmente sarà evidente se è stata trattenuta una rata in più e quali eventuali interessi potrebbero esserle addebitati. Fatte le dovute valutazioni Lei potrà procedere con la richiesta di storno della rata pagata in eccesso facendo presente che non Le è stata indicata la data di bonifico e probabilmente non le saranno addebitati altri interessi.
Ciao io vorrei saldare anticipatamente un prestito di cifra circa 9000 il banchiere mi ha reso esplicito che chiudendolo prima mi daranno anche indietro un 600 700euro indietro però come ha fatto a calcolare approssimativamente quella cifra.??
Se i costi di gestione ed assicurazione, sono chiaramente indicati nel contratto, è sufficiente dividere tale importo per il totale delle rate del prestito e moltiplicare il risultato per il numero delle rate rimanenti ancora da saldare. Nei vecchi contratti non era così semplice, perché i contratti erano strutturati per non fare capire al consumatore quali fossero i costi a suo carico, nascondendoli in mezzo agli interessi. E’ proprio per tale motivo che le banche e le finanziarie sono state spesso obbligate a cospicui risarcimenti. A partire dal 2014 invece i contratti bancari si sono adeguati alla normativa per cui i costi rimborsabili sono chiari e facilmente calcolabili.
Buongiorno, volevo sapere se si può chiedere il conteggio estintivo di una cessione del quinto anche via e-mail, ovviamente allegando copia dei documenti personali, e l’invio alla propria e-mail nei tempi previsti (10 giorni ). Grazie
Certo, è possibile. Infatti, recentemente la Cassazione ha confermato che una normale e-mail ha valore documentale e probatorio qualora non venga disconosciuta. Pertanto la questione si dirime appunto sulla condizione “qualora non venga disconosciuta”. Il che significa che una normale e-mail potrebbe essere disconosciuta. Invece una raccomandata o un fax o una PEC non possono essere disconosciute, se si è in possesso dei tagliandi di invio e avviso di ricezione. In definitiva utilizzare una mail è possibile, ma in caso di lamentele o reclami, la normale e-mail non sortisce lo stesso effetto dei mezzi di comunicazione certificati di cui sopra.
Buongiorno potrebbe indicarmi la mail o anche la pec per richiedere un conteggio estintivo cessione del quinto pensionati di findomestic bank purtroppo non riesco a contattarli telefonicamente. Grazie
… purtroppo gli indirizzi dei vari uffici cambiano spesso a causa delle ristrutturazioni aziendali o dislocazione delle attività. Ecco quanto siamo riusciti a reperire, ma di cui non abbiamo certezza di validità.
gestionecontratti@findomestic.com; bieffe5_pec@findomesticgruppo.telecompost.it; gestioneportafoglio.cqs@findomesticgruppo.telcompost.it; findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it
Buonasera, ho estinto il quinto dello stipendio il 24 febbraio 2020 non ho ancora ricevuto la liberatoria dalla Tower Cq, ho inviato diverse email senza risposta, come devo procedere?
Purtroppo ho visto liberatorie arrivare dopo oltre 6 mesi ed in alcuni casi solo dopo aver fatto specifico reclamo. Se ha necessità di ricevere la liberatoria per poter intraprendere altri finanziamenti, dovrà inviare una PEC o una raccomandata AR per presentare formale reclamo. Dovrà poi attendere almeno 30 giorni, trascorsi i quali potrà inviare una nuova PEC (o raccomandata AR) specificando che se entro 15gg non avrà ricevuto la liberatoria procederà con il ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario. Quindi se non ci sarà stato esito procederà con l’inserimento del reclamo presso l’ABF che costringerà la Finanziaria a produrre la liberatoria come di legge. La procedura potrebbe avere tempi di attesa di oltre 6 mesi.
Salve ma se estinguo il prestito tutti gli interessi si annullano o devo pagarlo comunque?grazie
Avendo un finanziamento con compass in data 6 giugno 2020 ho richiesto il conteggio estintivo tramite PEC. Pochi giorni dopo mi veniva inoltrato un conteggio estintivo che mostrava voci strane quanto meno meritevoli di spiegazioni. Va precisato che nel contesto del piano di ammortamento c’è stato un accodamento di due rate da 240 euro ciascuna. Ciò premesso le due rate nel conteggio venivano considerate a debito con voci specifiche. Conti alla mano il capitale residuo doveva corrispondere a quello indicato nel piano di ammortamento al pagamento della rata del 15 di giugno 2020 in euro 8.198. più le due rate accodate e spese varie per un totale di 8.765 euro. Dunque non si capisce da dove sbuchi l’importo di euro 10.287,76 inteso come debito residuo atteso che mi viene addebitata una voce per interessi e spese di euro 1.088. Sempre con pec ho chiesto conteggio analitico su quella voce emblematica, senza ottenere alcuna giustificazione. Quindi da una parte mi chiedono importi ingiustificati dall’altra mi impediscono di valutare l’estinzione anticipata del finanziamento. Sono da denuncia penale se mi chiedono importi non giustificati?
Mi scuso per il ritardo nella risposta. L’estinzione di un prestito è una operazione che viene effettuata e calcolata in base ad una tabella che nel contratto è indicata come piano di ammortamento. Il debito residuo è riscontrabile rata dopo rata in forma scalare. Gli interessi, che maturano mensilmente, vengono pagati rata dopo rata. Al momento dell’estinzione, solitamente vengono aggiunte delle spese di estinzione, che devono essere indicate nel contratto. Il conteggio esatto di estinzione, si chiama “Conteggio estintivo” e va richiesto alla finanziaria in anticipo di un paio di rate. Ad esempio se abbiamo appena pagato la rate n.48 sarebbe opportuno richiedere il conteggio estintivo alla rata n.50 (dopo aver pagato la rata 50), così che la finanziaria abbia il tempo di produrre il calcolo che ci sarà inviato. Gli interesse non ancora maturati, non saranno inclusi nel conteggio e non saranno soggetti a pagamento.
Purtroppo, in una normale cessione del quinto, le rate non pagate non determinano lo slittamento del cosiddetto “beneficio del termine”, né determinano l’accodamento delle rate alla fine del piano di ammortamento. Ciascuna rata deve essere pagata secondo le date previste nel piano di ammortamento. Nel caso di un rata non pagata, tale rate dovrà essere recuperata aggiungendo interessi di mora ed eventuali penali. Ad esempio: rata 23=pagata il 30/04, rata 24=non pagata, rata 25=pagata il 30/06, rata 26=pagata il 31/07, rata 28 + rata 23 + interessi di mora + penale = pagata il 31/08, rata 28= pagata il 30/09, …
Nel caso non si provveda al recupero della rata 23 non pagata, quella rata continuerà a produrre interessi di mora (indicati nel contratto).
Purtroppo la lettura del conteggio estintivo non è di immediata comprensione, in quanto spesso è valorizzato con descrizioni in linguaggio tecnico e specifico del settore.
salve,
ho un problema con il rimborso dell’assicurazione vita versato con rata unica e collegata ad un mutuo su casa aperto nel 2007 e con scadenza nel 2037 . nell’anno 2011 a seguito di una soluzione saldo e stralcio con la società di recupero incaricata dalla Banca creditrice, versavo l’intera somma richiesta per liberami da ogni obbligazione.Il pagamento avveniva tramite bonifico alla banca che mi rilasciava regolare liberatoria..Oggi l’assicurazione mi dice che per il rimborso dei ratei residui non è utile la liberatoria ma richiede il conteggio estintivo.La Banca, a sua volta, mutuante mi scrive di non poterla rilasciare perchè il debito a suo tempo è stato chiuso in sofferenza.E’ da un anno che invio raccomandate senza avere riscontro,per accesso agli atti alla documentazione, da me smarrita, relativa al contratto di mutuo . Può la Banca rifiutarsi di inviarmi il conteggio per debito chiuso in sofferenza? E inoltre l’assicurazione pùo rifiutarsi di rimborsarmi nonostante la data di estizione mutuo riportata in liberatoria?.A me viene il dubbio che stiano agendo in malafede visto che la società assicurativa appartiene allo stesso gruppo della Banca.Grazie per la risposta
Purtroppo nel Suo caso non saprei come consigliarLa. Non credo che Lei possa ricorrere all’ABF in quanto il problema è prettamente di tipo assicurativo, inoltre è al limite della prescrizione decennale. Forse potrebbe ricorrere all’IVASS. Oppure potrebbe fare ricorso in entrambe le direzioni: ricorso presso l’ABF per mancata ottemperanza relativa alla consegna di tutti i documenti inerenti il mutuo da parte della Banca e contemporaneamente il ricorso presso l’IVASS per il mancato rimborso, nonostante la chiara e palese interruzione del contratto di mutuo confermato dalla liberatoria. Prima di presentare i ricorsi è necessario inviare formale reclamo specificando esattamente il motivo per cui si ricorrerà poi all’ente di sorveglianza. Quindi è necessario attendere 30 giorni, trascorsi i quali, si potrà presentare il ricorso allegando tutta la documentazione ed un breve riassunto su quanto avvenuto. L’organo di sorveglianza poi obbligherà ad ottemperare agli obblighi di legge.
SALVE, le avevo già scritto ma volevo avere qualche info in merito al mio caso..
se la finanziaria mi eroga un finanziamento che sia cqs o delega e mi indica che il premio assicurativo non è dovuto ma a loro carico…. al momento dell’estinzione anticipata rivendicano questa modalità cioè dicendo che non l’ho mai pagata ma è stata pagata da loro… ora . da un colloquio con un loro ex dipendente ho avuto modo di conoscere che la finanziaria/banca spalma i costi assicurativi sulle spese di gestione pratica.. ora vorrei sapere… come posso far controllare i miei conti estintivi per verificare che siano corretti ? grazie
Mi scuso per il ritardo nella risposta: il messaggio era finito nello spam. Quanto le hanno riferito è risaputo. Dopo anni di cause perse e rimborsi, le finanziarie hanno trovato il modo (piuttosto facile tra l’altro) di evitare di dover rimborsare in caso di estinzione anticipata, pagando direttamente l’assicurazione obbligatoria. La maggior spesa è stata compensata con un aumento del tasso di interesse. Quindi tutto legale. La verifica del conteggio estintivo è una operazione piuttosto complicata perché deve essere effettuata avendo alla mano il contratto originale in modo da verificare se le voci del conteggio corrispondono a quanto pattuito contrattualmente. Un assicuratore, un perito tecnico commerciale o un commercialista sono sicuramente in grado di farlo, ma solo se i documenti contrattuali e SECCI sono disponibili.
Buongiorno, mi è stato riferito che trascorsi i 10 giorni di tempo dal secondo sollecito di richiesta del credito residuo (per procedere all’estinzione) e non avendo ricevuto alcun riscontro posso ritenere estinto il mio finanziamento perché il creditore non è in grado di dimostrare documentalmente il suo credito. Le risulta? Un eventuale garante come viene chiamato in causa in tal caso? Ho letto i suoi commenti ma non credo di aver trovato nulla riguardante questa ipotesi di annullamento del credito. Grazie
… non sono un avvocato, ma nella nostra esperienza di associazione non ci è mai capitato di riscontrare questa ipotesi, anzi: il mancato riscontro in merito alla richiesta di conteggio estintivo è stato da noi sempre affrontato tramite ricorso all’arbitro bancario finanziario che puntualmente ha condannato la finanziaria inadempiente ad ottemperare alla richiesta aggiungendo a loro carico le spese di procedura unitamente alla sanzione di 200 euro (riscossi da Banca d’Italia). Non ho riscontri normativi in merito all’ipotesi da lei avanzata.
Grazie mille per la risposta. Un’ultima info: dopo che l’arbitro bancario condanna la finanziaria, il calcolo dell’importo residuo viene fatto alla data della richiesta inviata e senza contare versamenti successivi non pagati? Grazie
Il conteggio estintivo viene calcolato in data del conteggio stesso. In altre parole il conteggio estintivo deve tenere conto di quanto effettivamente incassato dalla finanziaria al momento dell’emissione del conteggio. Però succede praticamente sempre che la contabilità della finanziaria non sia allineata e che una o due rate già effettivamente versate non siano state registrate contabilmente e quindi risultino non pagate nel conteggio estintivo. In tal caso ci sono due modi di procedere: 1) pagare quanto indicato nel conteggio estintivo e successivamente chiedere il rimborso delle rate versate doppiamente; 2) detrarre manualmente le rate che risultano non ancora riscosse (ma che invece sono state versate) e pagare la differenza. Questa seconda modalità però farà in modo che la liberatoria non venga immediatamente rilasciata, in quanto la contabilità della finanziaria dovrà registrare tutte le partite e tutte le rate prima di riscontrare che il debito è stato effettivamente estinto. Oppure si può richiedere il conteggio estintivo ad una data futura, per esempio si può chiedere il conteggio estintivo al 31/01/2021 equivalente al pagamento della rata n.___
In questo modo, presupponendo che tutte le rate siano state pagate regolarmente, il 31/01/2021 si dovrà effettuare il bonifico a saldo del finanziamento. Questa modalità però è difficile da ottenere, ma ci si può basare sul piano di ammortamento ed avvisando per tempo, almeno 2 mesi prima, la finanziaria e comunicando tramite scritto la volontà di estinzione. Anche in questo caso la liberatoria non arriverà immediatamente.
buongiorno
sono un cattivo pagatore di un finanziamento fatto nel 2013 con carrefour banca
purtroppo per problemi finanziari ho smesso di pagare una quota parted del finanziamento che ad oggi ammonta a circa 5000€
tramite Email ho chiesto alla banca, che successivamente ha affifato la pratica ad un recupero credito , e quindi ANCHE al recupero credito , di farmi il conteggio estintivo per piu eventualmente fare una proposta di SALDO E STRALCIO
io la necessita di chiudere quanto prima la pratica per far decorrei i 36 mesi per la cancellazione del CRIF come cattivo pagatore
dopo diversi giorni ne la banca ne la il recupero credito mi hanno girato i dati richiesti.
mi sento schiavo di questa situazione e vorrei capire se posso agire diversamente
grazie
Buongiorno,
ho un prestito personale con Findomestic e vorrei chiedere il conteggio estintivo ma loro stessi mi hanno comunicato che lo rilasciano SOLO presentandomi presso la filiale di sottoscrizione. E’ legale?
Possono impormi questa modalità?
Io ho fatto richiesta tramite PEC ma senza aver ricevuto alcun riscontro…
Grazie
Ele
Buonasera, e complimenti per l’articolo! Sto riscontrando un problema sul mancato rilascio di un conteggio estintivo per un finanziamento auto da parte di FCA. So che per legge debbono rilasciarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Ne sono trascorsi 30, nonostante email di sollecito, PEC e telefonate.
Quali strumenti ho per tutelarmi? E quali penali, in base a quali leggi, posso richiedere? Grazie mille anticipatamente.
Buongiorno il mio conteggio estintivo per un prodotto Deutsche Bank erogato da bancoposta recita:
importo interessi di mora 0,00 euro
indennizzo 198,95 euro
importo scaduto ed impagato 83,88
capitale residuo 19895,69
oneri fiscali 0,00
TOTALE importo estintivo 21416,96
la somma algebrica delle voci è di euro 20178,52, a cosa può essere dovuta l’aggiunta di 1238,44 euro? il consulente di bancoposta non mi sa rispondere, faccio intervenire un avvocato?
Buongiorno, io ho un finanziamento in corso con findomestic, ho interpellato la finanziaria circa la mia intenzione di estinguere il prestito parzialmente versando 10000 euro, la risposta è stata che potevo farlo ma le rate sarebbero diminuite di numero ma non dell’importo, questo perché lo impone una direttiva europea, consigliandomi nel caso in cui volessi la diminuzione dell’importo delle rate un nuovo finanziamento, tutto ciò, naturalmente, con il tasso maggiorato. Sono legali tali condizioni? Tenga presente che nel contratto è permessa l’estinzione parziale o totale del prestito e non sono menzionate modalità se non per la penale dell’uno per cento se l’importo restituito supera i 10000 euro.
Se il pagamento dell’importo residuo viene fatto due giorni dopo la scadenza del conteggio estintivo, cosa succede? La banca, senza alcuna comunicazione, ha di fatto “spalamato” la somma a copertura delle rate del finanziamento e poi dopo 4 anni, mi ha messo in mora perchè non hanno copetto l’intero debito e restano fuori altre4/5 rate per l’estintizone definitva.
Come posso tutelarmi?
Salve, le sottopongo il mio caso. Pago l’importo residuo del finanziamento due giorni dopo la scadenza indicata nel conteggio estintivo.
La causale del bonifico fa riferimento all’estinzione del contratto ed è dell’importo indicato nel CE. La intermediaria nulla dice se non dopo 4 anni quando ha finito di “spalamare” la somma inviata a copertura delle rate ed ora mi ha messo in mora per le restanti 5 rate che sono scoperte.
Come posso tutelarmi? E’ corretto questo comportamento?
Salve, una società Srl ha contratto mutuo con la Ubibanca (oggi Bper) per costruzione fabbricato e poi frazionato per ogni appartamento. Per un solo appartamento il mutuo non è stato più pagato nè dalla società, originaria debitrice, nè da privato che nel frattempo ha acquistato l’appartamento accollandosi il mutuo. Ora io sarei interessato ad acquistare l’appartamento; come potrei fare per conoscere il debito residuo e poter procedere all’acquisto dell’immobile?
Grazie mille anticipatamente
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