EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Con l’art. 22 della Legge 383/2000, è stato introdotta la deducibilità fiscale per le “erogazioni liberali” a favore delle associazioni di promozione sociale, successivamente ampliata con DL 14/03/2005 n. 35 convertito dalla Legge 14/05/2005 n. 80.
Per essere fiscalmente deducibili, le Erogazioni Liberali a favore delle Associazioni di Promozione sociale:
- devono essere fatte esclusivamente attraverso Assegno o Bonifico Bancario, o attraverso versamento sul c.c. postale dell'associazione, o con altro tipo di versamento che sia possibile rintracciare e documentare (es. carta di credito). Se l’erogazione è fatta in contanti non è detraibile.
- deve essere rilasciare all’elargitore una apposita ricevuta (o attestato) su cui devono essere indicati anche gli estremi per identificare fiscalmente il soggetto erogante. Una copia della ricevuta rilasciata deve essere conservata dall'associazione per almeno tre anni (comma 2 art. 4 Legge 383/2000).
Per ulteriori informazioni potete consultare i testi relativi alle:
- erogazioni detraibili per le persone fisiche, ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera i-quater) del D.P.R. 917/86;
- erogazioni deducibili per le imprese, ai sensi dell’art. 100 comma 2 lettera h) e lettera l) del D.P.R. 917/86;
- erogazioni deducibili per le persone fisiche e per le imprese, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005 e successiva conversione in L.80/2005
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